All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, in lire 1.977 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 2.477 miliardi per l'anno 1986, da destinare con priorita' alle occorrenze di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982)". Agli oneri successivi al 1986, si provvede annualmente con legge di bilancio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138~art10 · fonte su Normattiva