Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, continuano ad applicarsi le disposizioni della citata legge. Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso previste.

Testo vigente dal 18 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138~art9 · fonte su Normattiva