La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:

  • a)collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di eta';
  • b)dispensa dal servizio per infermita' quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata;
  • c)decesso, con o senza titolo a pensione, finche' permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di riversibilita', e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla assegnazione degli alloggi. Nei casi di cui al comma 1 e' dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e succes- sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984.

Testo vigente dal 6 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;110~art1 · fonte su Normattiva