I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma. Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare e' vivente.

Testo vigente dal 2 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;854~art6 · fonte su Normattiva