Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e' sostituito dai seguenti: "Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale".

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-29;211~art1 · fonte su Normattiva