Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennita', previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalita' del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica. ((Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione, quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze di cui al presente articolo senza limiti di importo. La riscossione senza limiti di importo e', altresi', consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale di stato civile o da notaio dietro esibizione del libretto dell'assistito e di un proprio documento di identificazione personale)).

Testo vigente dal 18 giugno 1989

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