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E' istituito il commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'esposizione internazionale oceanografica "Okinawa 1975", composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale esercitera' le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituira' il commissario generale. Il commissario generale e il segretario generale vengono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il Ministro per gli affari esteri, e dovranno essere prescelti tra persone versate nei problemi internazionali connessi alle risorse marine. Il trattamento economico del commissario generale e del segretario generale viene stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro. Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti. Il commissariato cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;495~art3 · fonte del testo