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Il commissario generale gestisce i fondi assegnati al commissariato. Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;495~art5 · fonte del testo