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Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che, per quanto attiene alla carriera direttiva, non superi 12 funzionari (due per ciascuno) dei seguenti Ministeri interessati: marina mercantile, affari esteri, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, difesa e tesoro). Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi del comma precedente, potra' essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. Il trattamento economico, escluso quello di missione, del personale in questione sara' stabilito con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro. Il commissario generale e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, personale di ufficio e consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia in Giappone. L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo e' a carico del commissariato.
Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008
