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Il Ministero della marina mercantile provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare. Il commissario generale e' tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovra' assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sara' rimesso alla ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 21 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;495~art7 · fonte del testo