Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, a partire dalla data del conferimento dell'incarico affidatogli. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche a tutti coloro che alla data suddetta o da data successiva siano utilizzati ed assunti dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Testo vigente dal 7 gennaio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-01-05;1~art8 · fonte su Normattiva