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Sono istituiti i Commissariati generali del Governo italiano per la partecipazione alle Esposizioni internazionali di Tsukuba (Giappone) del 1985 e di Vancouver (Canada) del 1986, ciascuno composto da un commissario generale e da un segretario generale, che esercita le funzioni di vice commissario e, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. I predetti commissariati cessano di essere operanti entro sei mesi dalla chiusura delle rispettive esposizioni.

Testo in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-11;450~art2 · fonte del testo