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Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al commissariato. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonche' le spese di rappresentanza. Per l'esposizione internazionale di Tsukuba il commissario generale si avvale dell'apporto tecnico-scientifico e delle strutture operative dell'ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano e della Fiera internazionale campionaria di Milano.

Testo in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-08-11;450~art3 · fonte del testo