Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008. 304 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unita', nonche' ad assumere in loco, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non puo' superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici per un contingente che non superi complessivamente le 15 unita'. Il personale appartenente all'amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spetta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale e' pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformita' alle disposizioni vigenti ed una indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano, rispettivamente, a Tokyo o a Ottawa. Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzioneaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1984-08-11;450~art5 · fonte del testo