Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a, lire 5.000 milioni annui per il triennio 1984-86, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per "adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
