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Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1952, n. 3100, i direttori di scuole tecniche di qualsiasi indirizzo, di scuole professionali femminili e di scuole di avviamento professionale sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo, in analogia a quanto previsto per i presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituto magistrale. In relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei detti tipi di scuole, si procede ad un unico scrutinio per la determinazione dei promovibili al grado 6°, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso indipendentemente dal tipo di scuola di cui sono titolari.

Testo in vigore dal 5 maggio 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-22;138~art1 · fonte del testo