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Per i fondi rustici classificati come coltivabili a prodotti annuali che non vengono coltivati e sui quali non si e' effettuato il raccolto l'Amministrazione finanziaria puo' accordare una, moderazione degli oneri tributari che gravano sui redditi dominicali e sui redditi agrari per l'anno successivo a quello nel corso del quale e' cessata la coltivazione in misura non superiore all'ottanta per cento. La predetta moderazione non si applica per le particelle qualificate in catasto come boschi.
Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978
