Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 1978, n. 440.
Abrogato dal 31 agosto 1978
Provvedimento abrogato dalla l. 4 agosto 1978, n. 440.
Abrogato dal 31 agosto 1978
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978. 138 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La moderazione prevista dall'articolo 1 deve essere richiesta dai possessori al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con domanda vistata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui i fondi hanno cessato di essere coltivati. Entro il 30 settembre dell'anno successivo i possessori debbono presentare allo stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette una denunzia della perdita del prodotto ordinario, che deve essere ripetuta entro il 30 settembre di ogni anno, sino a quando permane, la mancata coltivazione dei fondi. La denunzia deve essere munita del visto di conferma dell'ispettore provinciale dell'agricoltura il quale certifica che la coltivazione del fondo non e' avvenuta per l'impossibilita' da parte del possessore di coltivarlo. L'omessa o la ritardata presentazione di tale denunzia comporta la revoca della moderazione e il ricupero degli oneri tributari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 440
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-21;379~art3 · fonte del testo