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Per i fondi rustici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia' verificate le condizioni per la concessione della moderazione, le richieste previste dall'articolo 3 debbono essere presentate entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Testo in vigore dal 3 aprile 1963 al 31 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;379~art4 · fonte del testo