All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi: "Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e' esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione e' soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo. I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonche' i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti".

Testo vigente dal 26 giugno 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-05-30;305~art1 · fonte del testo