All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, e' aggiunta la seguente lettera: "e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma".
Testo vigente dal 26 giugno 1969
