Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

  • 1)quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni;
  • 2)quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni;
  • 3)quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni;
  • 4)quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".

Testo vigente dal 3 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-26;58~art2 · fonte su Normattiva