L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
- 1)quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;
- 2)quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;
- 3)quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;
- 4)quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione e' data dal prefetto".
Testo vigente dal 3 marzo 1982
