Art. 1
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Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dal seguente: "I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero dei posti da conferire, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli".
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 16 dicembre 2010
