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[1]Il quarto alinea del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, e' modificato come segue:
[2]« Un maggiore o capitano del Regio esercito di arma combattente e tre ufficiali inferiori del Regio esercito di arma combattente, di cui uno dell'arma di artiglieria ».
Testo in vigore dal 15 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
