Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1937 al 16 dicembre 2009. 195 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:
tolto: a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:
tolto: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
tolto: a 56 anni di eta' se capitani;
tolto: a 55 anni di eta' se subalterni;
tolto: per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di eta' e' fissato in anni 58;
tolto: b) gli ufficiali della Regia aeronautica:
tolto: se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:
tolto: a 54 anni di eta' se ufficiali superiori;
tolto: a 48 anni di eta' se capitani;
tolto: a 45 anni di eta' se subalterni;
tolto: se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:
tolto: a 58 anni di eta' se ufficiali superiori;
tolto: a 56 anni di eta' se capitani;
tolto: a 55 anni di eta' se subalterni;
tolto: se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:
tolto: a 58 anni di eta'».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1930-03-24;459~art1 · fonte del testo