Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1959 al 22 dicembre 2008. 38 parole tolte.
tolto: Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-30;615~artunico · fonte del testo