Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".
Testo in vigore dal 14 agosto 1959 al 22 dicembre 2008
