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Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilita' nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fluire della predetta stabilita' anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami. Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione e' successiva al 13 settembre 1957, sempreche' l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti di istruzione secondaria con qualifica non inferiore a "valente". Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1960-01-25;11~artunico · fonte del testo