Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilita' nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a "valente". Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso e' sufficiente aver prestato servizio, con una qualifica non inferiore a "valente", nell'anno scolastico 1956-57. Conseguiranno parimenti la stabilita' gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-03;744~art1 · fonte del testo