Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 58 parole tolte.

tolto: Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e' sostituito dal seguente: "Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta'".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;304~artunico · fonte del testo