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Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e' sostituito dal seguente: "Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta'".
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
