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Il primo comma dell'art. 2 della legge 7 luglio 1959, n. 490, e' sostituito dal seguente: "Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo".

Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 2 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;820~art1 · fonte su Normattiva