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Con effetto dal 1 maggio 1958, il testo dell'art. 201 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato; e' sostituito dal seguente: "Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1 maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un piu' elevato limite di eta', viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di eta' e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165. La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1 maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina. Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti di eta' e di servizio previsti per la qualifica rivestita".

Testo in vigore dal 23 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1960-01-31;39~artunico · fonte del testo