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All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e' aggiunto il seguente comma: "L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo puo' essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso universita' straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri".
Testo in vigore dal 28 agosto 1973 al 22 dicembre 2008
