Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Al concorso possono essere ammessi:

  • 1)i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri;
  • 2)i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti:
  • a)cittadinanza italiana;
  • b)eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
  • c)stato di celibe o vedovo, comunque senza prole;
  • d)statura non inferiore a metri 1,68;
  • e)non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza;
  • f)diploma d'istruzione secondaria di primo grado". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-14;201~art1 · fonte su Normattiva