A decorrere dal 1 gennaio 1983 l'importo delle indennita' di cui all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, e' posto a totale carico dello Stato e la conseguente spesa fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4081 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1985 e per quelli successivi.

Testo vigente dal 29 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;98~artunico · fonte su Normattiva