Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza e' stabilito, a decorrere dal 1 marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1972 l'aliquota contributiva e' stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento. Il contributo e' cosi' ripartito tra enti e iscritti: dal 10 marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento; dal 1 gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento; dal 1 gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento; dal 10 gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento. Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del pagamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso. La retribuzione contributiva e' costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilita' e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilita', quando non risulti stabilito da esplicite norme, e' determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati. Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennita-premio di servizio e dell'assegno vitalizio. Le somme dovute dai comuni e dalle province a titolo di contributi arretrati dal 1 marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Testo vigente dal 18 marzo 1968

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9617/2025

    13 aprile 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI

    Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento sia parte fissa del trattamento retributivo globale e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso fatto proprio da tale norma.

    Art. 11 · Art. 4 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    L'onere contributivo imposto ai dipendenti degli enti locali ai fini dell'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL si correla alla natura previdenziale e assistenziale propria di questa, e non è censurabile sotto il profilo della diversità rispetto al trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati (posto a totale carico del datore di lavoro), in quanto, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato, e, in particolare, le norme attinenti ai rispettivi trattamenti pensionistici e di fine rapporto, nonché quelle dei regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 11, L. 8 marzo 1968 n. 152, e 4, L. 29 maggio 1982 n. 297). - S. nn. 73/1985, 208/1986, 763/1988, 68/1980; sulla sostanziale equivalenza dell'indennità premio di servizio INADEL alla indennità di buonuscita ENPAS, S. n. 763/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 11 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali · Art. 4 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art11 · fonte su Normattiva