Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e' sostituito dal seguente: «1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare.».

Testo vigente dal 19 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-03-15;69~art1 · fonte su Normattiva