Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue: "Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".
Testo vigente dal 3 novembre 1973
