Il terzo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue: "Il Ministro per la marina mercantile puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi' consentire la immatricolazione di persone di eta' superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano".

Testo vigente dal 3 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-08;645~art2 · fonte su Normattiva