Il primo comma dell'art. 119 del codice della navigazione e' modificato come segue: "Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i quarantacinque anni".

Testo vigente dal 3 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;645~art1 · fonte su Normattiva