Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1967 al 16 dicembre 2010. 226 parole tolte in 6 capoversi.
tolto: L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito:
tolto: a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o ad essa equiparata;
tolto: b) da un Avvocato dello Stato;
tolto: c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
tolto: d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
tolto: e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-08-09;736~artunico · fonte del testo