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L'articolo 14 dello statuto dell'I.R.I., approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' costituito:
- a)da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o ad essa equiparata;
- b)da un Avvocato dello Stato;
- c)da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
- d)da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata;
- e)da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o ad essa equiparata. Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione".
Testo in vigore dal 24 agosto 1967 al 16 dicembre 2010
