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All'onere annuo di 800 mila lire, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' con i normali stanziamenti del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Testo in vigore dal 26 giugno 1969 al 9 ottobre 2010
