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Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e' sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente: "Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di eta' previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato degli ufficiali".

Testo in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;811~artunico · fonte del testo