Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 15 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
3 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1965 al 9 ottobre 2010. 134 parole tolte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e' sostituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal seguente: "Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di eta' previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato degli ufficiali".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-05;811~artunico · fonte del testo