Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1964 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte.
tolto: Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente: "Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di eta' nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della, pubblica istruzione stabilira' le prove di esame e i relativi programmi".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-05-22;379~artunico · fonte del testo