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Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente: "Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di eta' nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della, pubblica istruzione stabilira' le prove di esame e i relativi programmi".

Testo in vigore dal 12 giugno 1964 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1964-05-22;379~artunico · fonte del testo