All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, sono iscritti presso l'azienda sanitaria locale presente nel territorio, che raccoglie le loro schede individuali, o, in alternativa, presso l'azienda sanitaria locale competente per il domicilio di soggiorno». Il rilascio della tessera sanitaria nazionale, valida nel territorio italiano, nei confronti dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), e' subordinato al versamento del contributo di cui all'articolo 2. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio».

Testo vigente dal 27 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;111~art1 · fonte su Normattiva