Il possesso della tessera sanitaria nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, in corso di validita' e' condizione necessaria per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA. La tessera e' valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio. L'ammontare del contributo, non frazionabile, per il rilascio e il rinnovo della validita' della tessera e' determinato in 2.000 euro annui. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al terzo periodo puo' essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 4, comma 2, e della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. I cittadini minorenni iscritti all'AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'EFTA, sono esonerati dal pagamento del contributo di cui al comma 1, purche' almeno un genitore o il tutore legale sia in possesso della tessera sanitaria nazionale in corso di validita' ai sensi del comma 1. Il mancato versamento del contributo annuale di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'utente dall'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. In assenza del versamento del contributo di cui al comma 1 non possono essere erogate a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. In caso di sospensione ai sensi del comma 3, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale per l'accesso alle prestazioni e' subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonche' dei contributi dovuti per il periodo di sospensione maggiorati degli interessi legali. Il contributo di cui al comma 1 e' versato dai soggetti interessati mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e affluisce direttamente ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio e' compresa l'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 19, terzo comma, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge.

Testo vigente dal 27 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;111~art2 · fonte su Normattiva